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È una manifestazione di volontà di un individuo, che dopo la propria morte, possano essere prelevati parti del suo corpo e donate a persone malate
A rendere migliore le condizioni di vita di alcuni malati e in alcuni casi a permettergli di continuare a vivere
Donatore vivente o non, di organo o tessuto.
Pazienti malati
La legge n. 91 del 1 aprile 1999 e il decreto ministeriale dell'8 aprile 2000 regolano la dichiarazione della volontà di donare gli organi e i tessuti, attraverso il principio del “silenzio assenso”. Ogni cittadino maggiorenne dichiara la volontà di donare i propri organi e tessuti dopo essere stato informato che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione.
Il principio del silenzio assenso ad oggi non è ancora in vigore e si fa riferimento all’art. 23
della legge n. 91/99 che si basa sul principio “del consenso o del dissenso esplicito”: ogni
cittadino esprime liberamente la volontà di donare o no i propri organi e tessuti, in maniera tale
che anche in caso di morte questa scelta venga rispettata. Attualmente, la legge dà la possibilità
ai familiari di opporsi al prelievo nel periodo di accertamento di morte, solo se la persona non
abbia espresso la sua volontà.
Per i minorenni decidono i genitori. Nel, caso che uno dei due fosse contrario, la donazione
non può avvenire.
La volontà di donazione si può esprimere:
Ogni persona, nel corso della sua vita, può modificare la dichiarazione di volontà. Rimane valida sempre l’ultima effettiva dichiarazione secondo le modalità sopra descritte.
È possibile donare sia organi che tessuti:
La donazione è gratuita e anonima. Il cittadino non può decidere a chi donare i propri organi, in quanto vi sono delle liste di attesa dove vengono assegnati gli organi ai pazienti secondo l’u rgenza e la compatibilità clinica. In caso di morte il cittadino avrà garantita la scelta fatta in vita sulla volontà di donare:
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